Arnipert offre alla chiesa di San Silvestro un pezzo di terra coltivata a vigna posta nel castello di Policiano.Al 1350 risale un documento nel quale si stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano
Anche il re Guglielmo era appassionato a questi vini. Ne è testimonianza il viaggio compiuto nel 1669 da una delegazione inglese nel Granducato di Toscana per procurare alla corte inglese il Moscadello di Montalcino ed il Vino Nobile di Montepulciano.
La storia di questo vino prosegue fra elogi fino all' ottocento,alle severe critiche dell' enologo di Sua Maestà Britannica in occasione dell' esposizione di Vienna del 1873, dove si lamenta la presenza di un solo campione mediocre di Montepulciano ". All' inizio del '900 il Vino Nobile di Montepulciano sembra qualcosa appartenente al passato, finchè durante la prima mostra mercato dei vini tipici svoltasi a Siena nel 1933, la Cantina Fanetti, una delle aziende ancora attive a Montepulciano, presentava un vino rosso pregiato che ottenne larghi consensi. L'esempio fu seguito da altre aziende e nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto anche dai piccoli coltivatori. La maggior parte del vino prodotto era Chianti; modeste le quantità del Nobile. Oggi, invece, la cantina sociale produce la maggior parte del Nobile imbottigliato.
Negli anni sessanta si assiste al risveglio della vitivinicultura indirizzata soprattutto verso la produzione di Vino nobile piuttosto che del Chianti. I contributi dello Stato e della CEE, con i quali le aziende poterono riconvertire gli impianti vitati secondo le esigenze dettate dalla Doc (1966), hanno permesso a nuove aziende di entrare sul mercato. Il riconoscimento come Docg arriva nel 1980 e il Vino Nobile comincia una nuova vita.
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
La Zona di produzione riguarda il territorio comunale di Montepulciano esclusa la zona della Valdichiana. Solo i vigneti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 600 metri s.l.m. Le uve utilizzate sono il
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile): minimo 70%.
Può concorrere il Canaiolo Nero fino ad un massimo del 20%, possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena.
La resa massima di uva ad Ha è di 8 tonnellate.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° Gennaio successivo alla vendemmia.
Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni:
1) 24 mesi di maturazione in legno;
2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente; 3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente.
Nei casi 2 e 3. l'inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 Aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" non può essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione "riserva", fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti.
Caratteristiche:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol., per la tipologia "riserva" 13.00% vol.:
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l
ROSSO DI MONTEPULCIANO
Denominazione di Origine Controllata
La
Zona di produzione
comprende il territorio comunale di Montepulciano esclusa la zona della Valdichiana. Solo i vigneti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 600 metri s.l.m. le
L'uva
utilizzata è il Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile): minimo 70%.
Può concorrere il Canaiolo Nero fino ad un massimo del 20%, possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" non deve essere superiore a t.10 per ettaro di coltura specializzata. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" non può essere immesso al consumo prima del 1° Marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. E' consentito, entro il sedicesimo mese a partire dal 1° Gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" sia riclassificato alla denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.
Caratteristiche:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol.:
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l
VIN SANTO DI MONTEPULCIANO
Denominazione di Origine Controllata
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano", "Vin Santo di Montepulciano" - Riserva "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice, corrispondente al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante della Valdichiana. Le uve utilizzate sono il "Vin Santo di Montepulciano" e "Vin Santo di Montepulciano" Riserva:
Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%.
Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% purchè raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena. Sono esclusi i vitigni aromatici. "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice:
Sangiovese (Prugnolo Gentile) minimo 50%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Siena da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettute in provincia di Siena. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.
Le uve dovranno essere raccolte eseguendo un'accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento il 28% per il "Vin Santo di Montepulciano" D.O.C. e per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva D.O.C. e il 29% per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice D.O.C.;
l'uva deve essere ammostata non prima del 1° Dicembre dell'anno di raccolta per il "Vin Santo di Montepulciano"; del 15 Gennaio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva; e del 28 Febbraio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice;
La conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di Montepulciano"; in caratelli di capacità non superiore a litri 125 per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva; in caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice;
il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di anni tre per il "Vin Santo di Montepulciano", anni cinque per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva, anni otto per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice.
Caratteristiche:
"Vin Santo di Montepulciano":
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui almeno il 2% da svolgere; estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 20 per mille;
acidità totale minimo: 4,5 per mille
acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico totale minimo.
"Vin Santo di Montepulciano" riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo 17% di cui minimo il 14.5% svolto e minimo 2.5% da svolgere;
estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 22 per mille;
acidità totale minimo: 4.5 per mille;
acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico minimo.
"Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice:
titolo alcolometrico volumico totale minimo 18% di cui minimo 15% svolto e minimo 3% da svolgere;
estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 25 per mille;
acidità totale minimo: 4,5 per mille;
acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo.